PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge detta nuove norme aventi ad oggetto la disciplina delle seguenti materie:

          a) uso efficiente dello spettro elettromagnetico e avvio di un mercato aperto per il libero commercio e utilizzo delle frequenze elettromagnetiche;

          b) assetto del sistema delle comunicazioni sonore e televisive nazionale, regionale e locale;

          c) transizione alla tecnologia trasmissiva digitale e processo di convergenza tra la radiotelevisione e altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali le comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche elettronica, e INTERNET in tutte le sue applicazioni;

          d) servizio pubblico generale radiotelevisivo con particolare riferimento alla definizione dei compiti, delle modalità di finanziamento e di svolgimento del servizio pubblico.

Art. 2.
(Princìpi fondamentali).

      1. Sono princìpi fondamentali del sistema delle comunicazioni sonore e televisive:

          a) la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva;

 

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          b) la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, incluse la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere;

          c) il diritto inviolabile di ciascun individuo a una informazione rispettosa dei princìpi di obiettività, completezza, lealtà, indipendenza e imparzialità;

          d) il diritto di ciascun individuo di poter essere raggiunto dal massimo numero possibile di voci;

          e) l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.

      2. L'attività di informazione radiotelevisiva sugli eventi della vita sociale, politica e culturale soddisfa un bisogno essenziale della collettività e deve qualificarsi come servizio pubblico essenziale caratterizzato da preminente interesse generale; essa deve essere svolta nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 5 da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti che la esercita.

Art. 3.
(Princìpi generali a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza).

      1. Il sistema delle comunicazioni sonore e televisive, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai princìpi di tutela della concorrenza nel mercato delle radiofrequenze di cui all'articolo 7, nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione

 

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di massa, nel mercato della pubblicità, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo, anche attraverso soggetti controllati o collegati, assicurando la massima trasparenza degli assetti societari.
      2. Sono previsti differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione per l'attività di operatore di rete, per le attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato.
      3. Sono previsti titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto, delle attività di cui al comma 2 e una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni per le attività su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilità di rinnovo per eguali periodi.
      4. Sono previsti titoli distinti per lo svolgimento delle attività di fornitura di cui al comma 2, rispettivamente, in ambito nazionale o in ambito locale, quando le stesse sono esercitate su frequenze terrestri.
      5. All'atto della completa attuazione del mercato aperto delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale è fatto divieto per gli operatori di rete di svolgere, anche attraverso soggetti controllati o collegati, l'attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; la presente disposizione non si applica alle emittenti televisive che diffondono esclusivamente via cavo o via satellite, ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli operatori di rete in ambito locale per i quali sussiste l'obbligo di separazione contabile al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso
 

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e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attività di installazione e di gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie.
      6. È sancito l'obbligo per gli operatori di rete di garantire parità di trattamento e di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti.
      7. I fornitori di contenuti, in caso di cessione dei diritti di sfruttamento degli stessi, sono tenuti a farlo senza pratiche discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, fermi restando il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto d'autore e la libera negoziazione tra le parti.
      8. Tutti i fornitori di contenuti radiotelevisivi hanno diritto di effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni all'utenza sulle stesse frequenze messe a disposizione dall'operatore di rete.
      9. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con gli altri Ministeri competenti, tenuto conto delle esigenze di armonizzazione a livello dell'Unione europea, si attiva in ogni sede affinché siano adottati standard tecnologici uniformi per la fruizione dei contenuti audiovisivi sulle diverse piattaforme tecnologiche e si adopera al fine di impedire che la presenza di diversi standard si traduca in barriere all'accesso dei contenuti.
      10. Sono previste specifiche forme di tutela dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legislazione vigente.

Art. 4.
(Princìpi generali a tutela degli utenti).

      1. Sono princìpi generali del sistema delle comunicazioni sonore e televisive

 

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nazionale, regionale e locale, a tutela dell'utente:

          a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, a un'ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;

          b) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, fermo restando, comunque, che sono vietate le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale o incitamenti all'odio comunque motivato o che inducono ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità o che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, fatte salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque prevedono l'obbligo di adottare un sistema di controllo specifico e selettivo;

          c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali e oneste, che rispettino la dignità della persona, non evochino discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione, con esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalla legislazione vigente;

 

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          d) la diffusione di trasmissioni sponsorizzate che rispettino la responsabilità e l'autonomia editoriale del fornitore di contenuti nei confronti della trasmissione, siano riconoscibili come tali e non stimolino all'acquisto o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello sponsor, salvi gli ulteriori limiti e divieti stabiliti dalla legislazione vigente in relazione alla natura dell'attività dello sponsor o all'oggetto della trasmissione;

          e) la trasmissione di apposita rettifica collocata nel medesimo spazio e con analogo ascolto quando l'interessato si ritiene leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verità, purché tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali o civili e non sia contraria al buon costume;

          f) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, ponendo limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati e garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale. La disposizione di cui alla presente lettera non si applica per la diffusione via satellite;

          g) la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita, delle trasmissioni televisive che hanno ad oggetto eventi, nazionali e no, indicati in un'apposita lista approvata con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in quanto aventi particolare rilevanza per la società;

          h) la facilitazione della ricezione da parte delle persone con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria;

          i) la garanzia che il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo sia effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in

 

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conformità alla legislazione vigente in materia.

Art. 5.
(Princìpi generali in materia di informazione e di compiti del servizio pubblico radiotelevisivo).

      1. Il servizio pubblico radiotelevisivo, da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti esercitato, realizza l'inviolabile diritto individuale all'informazione in modo obiettivo, indipendente, imparziale e aperto alle diverse tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, favorisce l'istruzione, la crescita civile, la partecipazione democratica e il progresso sociale e si caratterizza per una programmazione improntata agli interessi e ai valori della collettività, che è basata sui princìpi fondamentali stabiliti dall'articolo 2.
      2. Il servizio pubblico radiotelevisivo si caratterizza per una programmazione volta a garantire, con riferimento al diritto all'informazione:

          a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari;

          b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o di giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri;

          c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità nonché la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;

          d) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare il contenuto delle informazioni in

 

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maniera non riconoscibile da parte dello spettatore.

      3. Il servizio pubblico radiotelevisivo si caratterizza altresì per una programmazione volta a garantire:

          a) la diffusione di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione e alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative;

          b) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, da parte dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;

          c) la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;

          d) l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

 

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          e) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;

          f) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

          g) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;

          h) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;

          i) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone con disabilità sensoriali in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera h);

          l) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.

      4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce ulteriori regole per le emittenti radiotelevisive e i fornitori di contenuti in ambito nazionale, per rendere effettiva l'osservanza dei princìpi di cui al presente capo nei programmi di informazione e di propaganda.

Art. 6.
(Compiti del servizio pubblico radiotelevisivo in ambito regionale e provinciale).

      1. Con leggi regionali, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dagli articoli 2, 3, 4 e 5, sono definiti gli specifici compiti di servizio pubblico che le società incaricate del servizio pubblico generale di radiodiffusione sono tenute ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale. È, comunque, garantito un

 

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adeguato servizio di informazione in ambito regionale e provinciale.

Capo II
DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI NUOVE NORME IN MATERIA DI USO EFFICIENTE DELLO SPETTRO ELETTROMAGNETICO E COMPLETA ATTUAZIONE DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE IN TECNICA DIGITALE

Art. 7.
(Contenuto della delega).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, previa intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e acquisizione dei pareri di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per la definizione di nuove norme aventi ad oggetto la disciplina:

          a) della gestione e dell'utilizzo dello spettro elettromagnetico;

          b) del graduale processo di convergenza tecnologica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c);

          c) della completa attuazione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale.

      2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro tre mesi dalla assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri,

 

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il Governo ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alle Camere per il parere definitivo, da rendere entro un mese.
      3. I decreti legislativi disciplinano le materie di cui al comma 1 con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) in conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2005 (COM (2005) 400 def.), relativa alla gestione dello spettro radioelettrico nell'Unione europea, è prevista, entro il 31 dicembre 2011, la creazione di un mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche utilizzabili per i servizi di comunicazioni elettroniche terrestri, comprese le comunicazioni televisive e radiofoniche a mezzo di reti terrestri;

          b) la creazione di un mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche persegue l'obiettivo di una gestione dello spettro elettromagnetico basata sui princìpi di efficienza e di non discriminazione. In particolare:

          1) il principio di efficienza impone la massimizzazione del numero dei servizi di comunicazione elettronica erogabili utilizzando una specifica tecnologia in una porzione di spettro prefissata;

          2) il principio di non discriminazione impone di assicurare a tutti gli operatori pari condizioni nell'accesso ai potenziali utenti;

          c) la disciplina del mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche è basata sull'introduzione dei seguenti princìpi:

          1) diritto di praticare lo scambio e il commercio dei diritti individuali di utilizzo delle frequenze in determinate bande dello spettro radioelettrico, nell'ambito della fornitura dei servizi di comunicazioni elettroniche terrestri, comprese le comunicazioni televisive e radiofoniche a mezzo di reti terrestri;

          2) il titolare ha il diritto di utilizzare le frequenze per qualsiasi servizio di comunicazione

 

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elettronica terrestre, comprese le comunicazioni televisive e radiofoniche a mezzo di reti terrestri; sono stabiliti con legge i criteri in base ai quali individuare i casi eccezionali in cui sono previste limitazioni dei servizi di comunicazione elettronica per i quali è possibile utilizzare lo spettro;

          3) sono limitati al massimo le restrizioni e i vincoli di natura tecnologica nell'utilizzo delle frequenze garantendo al contempo un'adeguata protezione dalle interferenze in modo tale da consentire la piena realizzazione del processo di convergenza tecnologica;

          4) è garantito l'accesso alle informazioni necessarie relative al mercato dello spettro elettromagnetico, in particolare alle informazioni relative all'assegnazione e ai diritti di utilizzo dello spettro già assegnati;

          d) sono individuate le parti dello spettro radioelettrico utilizzate a fini di esclusivo interesse pubblico, oppure gestite a livello sovranazionale, non rientranti nell'ambito del mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche, nonché quelle riservate ad utilizzo di pubblico dominio;

          e) il mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche può coprire le frequenze attualmente utilizzate per i servizi di comunicazioni mobili terrestri, i servizi di comunicazioni fisse senza fili terrestri, i servizi di telediffusione e di radiodiffusione terrestri comprese le frequenze destinate alle radio e alle televisioni nazionali, regionali, locali;

          f) l'instaurazione di un regime di scambio e di utilizzo flessibile delle radiofrequenze tiene conto delle esigenze di armonizzazione dell'utilizzo dello spettro a livello dell'Unione europea.

      4. I decreti legislativi disciplinano la fase di transizione al mercato delle frequenze tenuto conto in particolare, dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) il Ministro delle comunicazioni in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, conduce un'analisi

 

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dettagliata dello stato attuale di utilizzo dello spettro elettromagnetico, della struttura delle aree di servizio e degli effetti interferenziali di tutti i trasmettitori operanti;

          b) il Ministro delle comunicazioni, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituisce un apposito organismo con il compito di coordinare e vigilare la fase di completa attuazione delle trasmissioni televisive e radiofoniche in tecnica digitale con l'instaurazione di un mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche;

          c) al fine di consentire la creazione del mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche, le frequenze disponibili, anche a seguito degli interventi sanzionatori e inibitori di cui alla lettera f), sono assegnate mediante asta o altri sistemi di attribuzione delle frequenze soggette al regime di scambio;

          d) è previsto l'obbligo a carico degli operatori che si trovano attualmente in posizione dominante di adempiere ai provvedimenti dell'autorità amministrativa, disciplinati dai decreti legislativi, volti a consentire l'avvio di una effettiva concorrenza tra una pluralità di gestori di rete e una pluralità di fornitori di contenuti;

          e) il modello base di accesso alla rete è quello basato su accordi di diritto privato; l'autorità amministrativa controlla che non sia ostacolata la concorrenza con l'imposizione di prezzi troppo alti per l'accesso e per l'utilizzazione della rete e che non siano poste in essere altre pratiche elusive della concorrenza;

          f) l'organismo di cui alla lettera b) ha il compito di:

          1) modificare e ottimizzare, durante le varie fasi della transizione, l'uso delle frequenze destinate alla realizzazione delle reti digitali;

          2) evitare o impedire il nascere di posizioni dominanti al fine di consentire la creazione del mercato aperto delle frequenze

 

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elettromagnetiche nel rispetto dei princìpi di concorrenza e pluralismo di cui all'articolo 3 e dei limiti e divieti previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12;

          3) garantire che i soggetti che si trovano attualmente in posizione dominante nel settore delle comunicazioni sonore e televisive acquisiscano un assetto compatibile con i limiti e i divieti previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 e con il divieto di cui all'articolo 3, comma  5;

          4) garantire in modo neutrale e trasparente l'accesso dei nuovi operatori al mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche;

          5) coordinare le sequenze temporali delle modifiche alle reti, compresi il cambiamento delle frequenze, lo spostamento dei trasmettitori, le modifiche agli impianti riceventi e l'accensione di nuovi impianti digitali in modo da minimizzare l'impatto interferenziale sull'esistente servizio analogico;

          g) è istituito un sistema di certificazione della qualità delle frequenze e di attestazione dell'effettiva estensione delle aree di servizio irradiate;

          h) l'organismo di cui alla lettera b), al fine di adempiere ai compiti ad esso assegnati dai decreti legislativi, dispone di adeguati poteri sanzionatori; in particolare può intervenire imponendo alle imprese:

          1) di mettere una parte della propria capacità trasmissiva a disposizione di altri fornitori di contenuti in grado di esercitare un'effettiva pressione competitiva;

          2) di presentare un'offerta per un accordo, su richiesta di altri operatori, di gestione della rete;

          3) di dismettere aziende o rami di azienda, o di rinunciare a quote di partecipazione in società ad essa attribuibili, in modo da garantire l'avvio del mercato delle frequenze in modo compatibile al

 

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rispetto dei limiti di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11;

          4) di cedere le frequenze elettromagnetiche che eccedono i limiti anticoncentrazionistici.

Capo III
NORME A TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI SONORE E TELEVISIVE

Art. 8.
(Divieto di posizioni dominanti lesive del pluralismo).

      1. Nei settori delle comunicazioni sonore e televisive, anche nelle forme evolutive, realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, della multimedialità, dell'editoria anche elettronica e delle connesse fonti di finanziamento, è vietato qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto:

          a) la costituzione, il mantenimento o l'abuso di una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto anche attraverso soggetti controllati e collegati;

          b) la costituzione o il mantenimento di una posizione lesiva del pluralismo da parte di uno stesso soggetto anche attraverso soggetti controllati e collegati.

      2. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate nel settore delle comunicazioni sonore e televisive si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere a un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad

 

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operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessano tali soggetti. Quando tra i diversi soci esistono accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate.
      3. Ai fini della presente legge il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, quando ricorre una delle seguenti situazioni:

          a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, ha la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o di revocare la maggioranza degli amministratori;

          b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario od organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

          1) la trasmissione degli utili e delle perdite;

          2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

          3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

          4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;

          5) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.

 

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Art. 9.
(Limite alla titolarità delle reti).

      1. All'atto della completa attuazione del mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche in tecnica digitale, uno stesso soggetto, anche mediante soggetti collegati o controllati, non può essere titolare di autorizzazioni o di altri titoli abilitativi all'attività di operatore di rete che consentano di irradiare più del 20 per cento delle reti televisive o radiofoniche in tecnica digitale.
      2. Fino alla completa attuazione del mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche in tecnica digitale, a uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllano altri titolari di concessione, non possono essere rilasciate concessioni né autorizzazioni che consentano di irradiare più del 20 per cento, rispettivamente, delle reti televisive o radiofoniche analogiche, in ambito nazionale, trasmesse su frequenze terrestri in tecnica analogica sulla base dei piano delle frequenze. Le reti in tecnica analogica eccedenti i limiti di cui al presente comma possono trasmettere esclusivamente via satellite o via cavo.

Art. 10.
(Limite al cumulo dei programmi).

      1.All'atto della completa attuazione del mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 3, non può essere titolare di autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento del totale dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale.
      2. Fino alla completa attuazione del mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche in tecnica digitale, il limite al

 

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numero complessivo di programmi trasmessi in tecnica analogica per ogni soggetto è del 20 per cento, calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche in ambito nazionale su frequenze terrestri in tecnica analogica. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale non concorrono a formare la base di calcolo del limite del 20 per cento stabilito per i programmi trasmessi in tecnica analogica.
      3. Il limite al numero complessivo di programmi trasmessi in tecnica digitale per ogni soggetto è del 20 per cento, calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi irradiati in ambito nazionale su frequenze terrestri in tecnica digitale. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica. Il criterio di calcolo di cui al presente comma si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungono una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale.
      4. Non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano a un fornitore di contenuti in ambito locale di irradiare nello stesso bacino più del 20 per cento di programmi televisivi numerici in ambito locale.

Art. 11.
(Limite alla raccolta di risorse economiche).

      1. I soggetti esercenti attività radiotelevisiva in ambito nazionale, a qualunque titolo, possono raccogliere proventi per una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale, riferito alle trasmissioni via etere terrestre anche in forma codificata. I proventi di cui al periodo precedente sono quelli derivanti da pubblicità nazionale e locale, da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni nonché i ricavi da offerta televisiva a pagamento, al netto

 

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delle spettanze delle agenzie di intermediazione.
      2. I soggetti destinatari di autorizzazioni per emittenti televisive via cavo ovvero via satellite possono raccogliere proventi non superiori al 30 per cento del totale delle risorse riferito al settore delle emittenti televisive nazionali via cavo e delle emittenti via satellite. Nel caso di programmi offerti in modo coordinato, i limiti di cui al presente comma si applicano con riferimento alle singole emittenti televisive via cavo ovvero via satellite che compongono l'offerta.
      3. I soggetti destinatari di concessioni radiofoniche in ambito nazionale o comunque esercenti a qualunque titolo in ambito nazionale attività radiofoniche possono raccogliere le risorse economiche calcolate sui proventi derivanti da pubblicità e da sponsorizzazioni per una quota non superiore al 30 per cento del totale delle risorse del settore radiofonico.

Art. 12.
(Limite agli incroci proprietari multimediali).

      1. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2015, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
      2. I soggetti che comunque detengono, anche attraverso soggetti controllati o collegati ai medesimi, partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotelevisione e dei media affini, come definiti dal comma 3, possono raccogliere, sommando i ricavi dei due settori, proventi non superiori al 20 per cento del totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, spettanze per televendite, sponsorizzazioni, ricavi da offerta televisiva a pagamento, vendite e abbonamenti di quotidiani e

 

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periodici, dal mercato dell'editoria elettronica destinata al consumo delle famiglie e dalla diffusione di opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico; è fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di giornali o periodici, fermo il rispetto dei limiti per ogni singolo settore.
      3. Ai fini di cui al comma 2, si considerano media affini: attività di diffusione radiofonica; editoria di quotidiani e periodici; editoria elettronica; comunicazione audiovisiva anche per il tramite di INTERNET; diffusione di opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.
      4. Le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel mercato delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'articolo 18 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel mercato, non possono conseguire nel settore della radiotelevisione e dei media affini ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo.

Art. 13.
(Poteri di accertamento e sanzionatori dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

      1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulle caratteristiche strutturali del mercato delle comunicazioni al fine di garantire e tutelare il libero gioco della concorrenza.
      2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, verifica che non si costituiscano, nei settori di cui all'articolo 8, comma 1, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso

 

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nello stesso e delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa.
      3. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12, sono nulli.
      4. I soggetti che operano nei settori di cui all'articolo 8, comma 1, sono obbligati a comunicare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato le intese e le operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine dell'esercizio delle rispettive competenze.
      5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullità di cui al comma 3, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di posizioni dominanti, di intese e di operazioni di concentrazione contrastanti con i limiti di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12. Qualora accerti che un'impresa o un gruppo di imprese operanti nei settori di cui all'articolo 8, comma 1, si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. Qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei citati articoli 9, 10, 11 e 12, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Qualora riscontri l'esistenza di una posizione dominante, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale adotta un provvedimento affinché essa sia sollecitamente rimossa. In tali ipotesi, oltre che nei modi previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, l'Autorità può intervenire proponendo alle imprese che si trovano in posizione dominante di adottare una o alcune delle seguenti misure, determinando nel provvedimento stesso un congruo termine, comunque non superiore a
 

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dodici mesi, entro il quale adempiere alle prescrizioni in esso contenute:

          a) dismissione di aziende o di rami di azienda, o rinuncia a quote di partecipazione in società ad essa attribuibili, in modo da garantire il rispetto dei limiti di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12;

          b) riduzione dei programmi irradiati in modo da garantire il rispetto dei limiti di cui all'articolo 10;

          c) riduzione della quota di proventi raccolti, nelle misura necessaria a non superare i limiti di cui all'articolo 11;

          d) imposizione temporanea di limiti di affollamento pubblicitario più restrittivi di quelli previsti dalla legislazione vigente in materia;

          e) imposizione dell'obbligo di mettere una parte della propria capacità trasmissiva a disposizione di altri fornitori di contenuti in grado di esercitare un'effettiva pressione competitiva.

      6. I provvedimenti di cui al comma 5 devono contenere concrete misure eliminatorie o inibitorie, in modo tale da chiarire con precisione il concreto comportamento che le imprese destinatarie dei provvedimenti stessi sono tenute a porre in essere.
      7. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio regolamento adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e di trasparenza stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 5, definendone i presupposti e i contenuti, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. In particolare, devono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne sono in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa.

 

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      8. Si applicano, in quanto compatibili con le norme contenute nella presente legge, le disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

Art. 14.
(Poteri di accertamento e sanzionatori dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

      1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su segnalazione di chi vi abbia interesse e, ogni tre mesi, d'ufficio, verifica che non si costituiscano, nei settori di cui all'articolo 8, comma 1, posizioni lesive del pluralismo informativo e della libera diffusione delle idee e dei valori ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21 della Costituzione e dall'articolo 2 della presente legge.
      2. La verifica sul grado di pluralismo effettuata ai sensi del comma 1 è indipendente da quella relativa al numero delle reti o alla quantità di risorse economiche e riguarda l'impatto delle posizioni delle imprese nel settore delle comunicazioni sonore e televisive sul pluralismo informativo. La verifica nel grado di pluralismo deve valutare principalmente:

          a) gli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali, e delle opere cinematografiche o fonografiche;

          b) gli indici di ascolto.

      3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, individua gli ulteriori criteri e parametri tramite i quali valutare il grado di pluralismo delle fonti di informazione tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e definisce i presupposti, i contenuti, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione dei provvedimenti di cui al comma 4.
      4. Qualora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riscontri l'esistenza di posizioni lesive del pluralismo informativo, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale adotta un provvedimento affinché

 

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esse siano sollecitamente rimosse, proponendo alle imprese di adottare adeguate misure sanzionatorie e inibitorie, determinando nel provvedimento stesso un congruo termine, comunque non superiore a dodici mesi, entro il quale adempiere alle prescrizioni in esso contenute.
      5. I provvedimenti di cui al comma 4 devono contenere concrete misure eliminatorie o inibitorie, in modo tale da chiarire con precisione il concreto comportamento che le imprese destinatarie dei provvedimenti stessi sono tenute a porre in essere.
      6. Sono fatti salvi i poteri e le competenze attribuiti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni, e, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, le competenze attribuite dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, e dall'articolo 51 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Capo IV
RIFORMA DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO

Art. 15.
(Affidamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo).

      1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato mediante concessione alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa sino alla data del 6 maggio 2009.
      2. Successivamente alla data di cui al comma 1 e sino alla completa attuazione del mercato aperto delle frequenze in tecnica digitale, il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato mediante contratto di servizio nazionale, aggiudicato secondo procedure di evidenza pubblica a una o più società che gestiscono reti radiotelevisive in tecnica analogica.

 

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      3. Successivamente alla completa attuazione del mercato aperto delle frequenze in tecnica digitale, il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato mediante contratto di servizio nazionale, aggiudicato secondo procedure di evidenza pubblica, a una o più società che forniscono almeno due programmi diffusi o trasmessi in tecnica digitale in ambito nazionale accessibili liberamente e senza oneri agli utenti mediante qualsiasi rete di comunicazione elettronica.
      4. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo in ambito regionale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, successivamente alla data di cui al comma 1 e sino alla completa attuazione del mercato aperto delle frequenze in tecnica digitale, è affidato mediante contratto di servizio regionale, aggiudicato secondo procedure di evidenza pubblica a una o più società che gestiscono reti radiotelevisive in tecnica analogica.
      5. Successivamente alla completa attuazione del mercato aperto delle frequenze in tecnica digitale, il servizio pubblico generale radiotelevisivo in ambito regionale e per le province autonome di Trento e di Bolzano è affidato mediante contratto di servizio regionale, aggiudicato secondo procedure di evidenza pubblica, a una o più società che forniscono almeno un programma diffuso o trasmesso in tecnica digitale in ambito regionale accessibile liberamente e senza oneri agli utenti mediante qualsiasi rete di comunicazione elettronica. A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono legittimate a stipulare, previa intesa con il Ministero delle comunicazioni, specifici contratti di servizio regionali per la definizione degli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubbliche.
      6. Le procedure di evidenza pubblica di cui al presente articolo si svolgono nel rispetto delle norme comunitarie e della
 

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normativa nazionale o regionale vigente in materia di procedure dì aggiudicazione di contratti da parte di amministrazioni aggiudicatici e mirano a realizzare:

          a) i princìpi di parità di trattamento dei concorrenti, imparzialità, libera concorrenza, pubblicità e trasparenza;

          b) l'interesse della pubblica amministrazione e della collettività al conseguimento della prestazione che meglio realizzi i princìpi informativi del servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 5, alle condizioni economicamente più favorevoli;

          c) l'interesse dei soggetti concorrenti a non essere discriminati e a partecipare in condizioni di parità alla procedura di gara.

      7. II Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, stabilisce con regolamento ulteriori norme recanti disciplina della procedura di affidamento di cui al presente articolo al fine di rendere effettiva l'osservanza dei princìpi stabiliti dal comma 6. Per le procedure di affidamento di cui ai commi 4 e 5 è fatta salva la concorrente potestà legislativa e regolamentare riconosciuta alle regioni dall'articolo 117 della Costituzione.
      8. Le società incaricate del servizio pubblico generale radiotelevisivo lo svolgono sulla base del contratto di servizio stipulato con il Ministro delle comunicazioni, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla presente legge e dalle altre leggi vigenti. Entro il 31 dicembre di ogni anno le società presentano al Ministro delle comunicazioni una relazione sul perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.
      9. I contratti di servizio nazionali e regionali si conformano ai princìpi stabiliti dagli articoli 2 e 4, tendono alla realizzazione dei princìpi generali in materia di informazione sanciti dall'articolo 5 e al

 

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perseguimento dei compiti del servizio pubblico radiotelevisivo di cui al medesimo articolo.
      10. I contratti di servizio nazionali e regionali sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica e sono rinnovati ogni tre anni.

Art. 16.
(Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo).

      1. Il regime di finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo in ambito nazionale, regionale e provinciale è disciplinato in modo tale da:

          a) garantire l'adempimento della missione di interesse generale del servizio pubblico radiotelevisivo;

          b) non perturbare le condizioni degli scambi e della concorrenza in misura contraria all'interesse comune.

      2. Il costo del servizio pubblico è posto a carico dell'autorità aggiudicatrice che lo finanzia facendo ricorso ai proventi ricavati dal canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo pagato dagli utenti e in caso di necessità con pagamenti diretti da parte del bilancio pubblico, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento adottato dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. È fatta salva la concorrente potestà legislativa e regolamentare delle regioni in materia di finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo in ambito regionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione.
      3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare dei canoni di abbonamento in vigore dal 1o gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alle società affidatarie della fornitura del servizio di coprire i

 

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costi che prevedibilmente saranno sostenuti in tale anno per adempiere agli specifici obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo affidato alle citate società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, tenuto conto anche del tasso di inflazione programmato e delle esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese.
      4. Il corrispettivo riconosciuto alla società aggiudicataria per lo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo è determinato dall'amministrazione aggiudicatrice con le modalità e secondo i princìpi stabiliti dal regolamento e dalle leggi regionali previsti dal comma 2.
      5. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la società aggiudicataria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività di servizio pubblico e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, imputando o attribuendo i costi sulla base di princìpi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i princìpi di contabilità analitica sulla cui base sono tenuti conti separati. Ogni qualvolta siano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i relativi costi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo o escludendo le attività di servizio pubblico. Il bilancio, entro un mese dalla data della sua approvazione, è trasmesso all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero delle comunicazioni.
      6. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 5 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione, nominata e scelta dall'Autorità per le
 

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garanzie nelle comunicazioni tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. All'attività della società di revisione si applicano le norme della sezione IV del capo II del titolo III della parte IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni.
      7. È fatto divieto alla società aggiudicataria della fornitura del servizio pubblico di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.

Art. 17.
(Soppressione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi).

      1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni, è soppressa.
      2. Le competenze attribuite dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sono trasferite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 18.
(Dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa).

      1. È avviato il procedimento per l'alienazione dell'intera partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, che deve essere completato entro il mese di marzo 2011.

 

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      2. L'alienazione prevista dal comma 1 avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni. Con una o più deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono definiti i tempi, le modalità di presentazione, le condizioni e gli altri elementi dell'offerta o delle offerte pubbliche di vendita di cui al presente comma.
      3. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni ordinarie della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono destinati per il 75 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. La restante quota è destinata al finanziamento degli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale, in modo tale da consentire l'effettivo accesso ai programmi trasmessi in tecnica digitale.
      4. Il comma 5 dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, è abrogato.